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Manutenzione ordinaria e straordinaria appartamento: quali i doveri dell’inquilino e quali quelli del costruttore?

Quando si parla di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appartamento, quali sono i doveri dell’inquilino e quali, invece, quelli del costruttore o del proprietario?

Chiunque firmi un contratto d’affitto deve essere necessariamente a conoscenza delle norme e dei buoni comportamenti che regolano il rapporto con il proprietario dell’appartamento o dell’immobile: l’informazione è infatti sempre il primo e più importante veicolo per l’instaurazione di un rapporto fruttuoso e vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

In generale, va precisato che una volta firmato il contratto, tutte le parti in causa – ossia l’inquilino dell’appartamento e il proprietario – sono tenute a rispettare precisi doveri legati sia all’utilizzo dell’immobile che alla sua manutenzione.

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Per quanto riguarda il proprietario, a suo carico saranno tutte le spese da sostenersi per le opere straordinarie. Allo stesso tempo è però importante sapere che il proprietario, a seguito di questi interventi di manutenzione straordinaria, può applicare (se previsto dal contratto di locazione) un aumento del canone pari agli interessi legali sul capitale utilizzato.

L’inquilino dell’immobile dovrà invece rispettare sempre, come prima regola, quella di conservare l’appartamento affittato nel medesimo stato in cui questo si trovava al momento della consegna delle chiavi.

Effettuare modifiche all’appartamento non previste dal contratto non è possibile, se non previa autorizzazione scritta e firmata del proprietario della casa. Se questi accordi non sono chiari, il proprietario può anche chiedere che, al termine del contratto d’affitto, l’appartamento venga restituito esattamente nelle condizioni in cui si trovava al momento della stipula. Tali spese di ripristino saranno a carico dell’inquilino, che però potrà chiedere un rimborso nel caso abbia apportato oggettivi miglioramenti all’immobile.

Facciamo un esempio pratico: se l’inquilino applica all’appartamento una porta blindata che non era presente al momento della stipula del contratto d’affitto, al termine del rapporto di locazione le parti in causa potranno decidere di rimuovere la porta, rimettendo al suo posto il manufatto precedente, oppure mantenere la modifica. In quest’ultimo caso, il proprietario dell’immobile potrà contrattare con l’inquilino una cifra in denaro, che di norma è compresa tra le spese sostenute e il valore della porta al momento della restituzione dell’immobile.

E le riparazioni? Chi dovrà sostenerne i costi? La risposta, in questo caso, è: dipende.

Nel caso si verifichino guasti o rotture come ad esempio quella di un tubo del bagno o della caldaia, l’inquilino dovrà come prima cosa avvisare il proprietario o l’amministratore dell’immobile.

Se sul contratto di affitto il metodo di ripartizione delle spese non è specificato, bisognerà ricorrere alla consultazione del codice civile, che ci dice che l’inquilino è tenuto a riparare i danni e il deterioramento provocati dall’uso o dalla mancata comunicazione al proprietario di situazioni che hanno causato o aggravato il danno. Il proprietario, invece, dovrà occuparsi delle riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato.

Se invece si verificano danni a terzi, per esempio causati da infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante a causa della perdita di uno scarico, le spese saranno a carico del proprietario dell’immobile.