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Acquistare una casa è ancora oggi uno dei desideri principali degli italiani, sia per la serenità emotiva che possedere un’abitazione di proprietà comporta sia perché l’investimento nel cosiddetto “mattone” continua a rappresentare una certezza.
Tuttavia, prima di procedere a un passo così importante è fondamentale conoscere in dettaglio le agevolazioni fiscali disponibili, in modo da valutare se sia possibile beneficiare dei vantaggi economici previsti dalla legge.
I bonus fiscali relativi all’acquisto di beni immobiliari sono particolarmente cruciali soprattutto per chi desidera comprare la propria prima casa, ed è su questo argomento che vogliamo concentrarci.
Cerchiamo quindi di fare chiarezza in questa pratica guida.
In fase d’acquisto di un immobile, è possibile ottenere una riduzione delle imposte da pagare nel caso in cui siano presenti i cosiddetti “requisiti prima casa”, ossia:
A partire dal 2016, inoltre, anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con i requisiti prima casa può beneficiare dei medesimi vantaggi fiscali nel caso in cui l’abitazione posseduta venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto. L’acquirente potrà in questo caso usufruire anche di un credito di imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato, tenendo presente che tale diritto si applica anche quando il riacquisto avviene con contratto di permuta o appalto.
L’estensione dell’agevolazione prima casa è inoltre valida laddove il nuovo acquisto avvenga a titolo gratuito, come ad esempio in presenza di successioni o donazioni. In tali circostanze, l’atto d’acquisto del nuovo immobile dovrà riportare chiaramente l’impegno dell’acquirente a vendere il fabbricato già posseduto entro un anno.
Nel caso in cui ciò non avvenisse, verranno ovviamente perse le agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre ad imposte più alte e relativi interessi, l’acquirente dovrà versare una sanzione del 30%.
Attenzione, quindi: se, per qualunque ragione, ci si rendesse conto di non poter rispettare l’impegno assunto, ossia di non poter vendere l’immobile precedente entro i termini temporali richiesti, sarà necessario presentare istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’atto di compravendita è stato registrato (sempre entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile) e chiedere la riliquidazione dell’imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi.
Infine, è importante tenere a mente che le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si riacquisti un’abitazione ubicata nello stesso Comune in cui già si possiede un altro immobile che non ha fruito di questi benefici fiscali, a prescindere che si intenda o meno rivenderlo entro un anno dalla nuova compravendita.
Nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti per l’agevolazione Prima Casa, l’acquirente si troverà a pagare imposte ridotte come indicato a seguire:
L’imposta di registro proporzionale non potrà comunque mai essere di importo inferiore ai 1000 euro, mentre gli atti ad essa assoggettati, così come gli atti e le formalità relative a catasto e registri immobiliari saranno esenti da imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali.
Esistono alcune circostanze in cui il contribuente che ha acquistato un’abitazione con i benefici prima casa può perdere le agevolazioni ottenute, trovandosi quindi costretto a versare le imposte risparmiate, i relativi interessi e la già citata sanzione del 30% legata alle imposte stesse.
Le circostanze in cui si verifica la perdita delle agevolazioni prima casa sono le seguenti:
Al contrario, le agevolazioni prima casa non si perdono nel caso in cui, entro un anno dalla vendita o dall’agevolazione:
Considerazioni a parte vanno dedicate alle agevolazioni Prima Casa Under 36, introdotte dal decreto legge n.73/2021 (Sostegni Bis) e riservate agli acquirenti con età inferiore ai trentasei anni che stipulano un atto di acquisto della prima casa tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023.
Ecco in cosa consistono queste particolari agevolazioni fiscali, che hanno lo scopo di favorire le compravendite immobiliari da parte dei giovani contribuenti:
I beneficiari dell’agevolazione fiscale Prima Casa Under 36 sono:
Esattamente come per le agevolazioni prima casa, anche in questo caso sarà necessario che l’acquirente abbia o stabilisca la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.
Dovrà inoltre dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare (neppure in comunione) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione o casa nel Comune in cui si trova l’immobile; così come di non essere titolare (neppure per quote o in regime di comunione legale) dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e nuda proprietà di un immobile acquistato (anche dal coniuge) usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale. In caso contrario, l’immobile in questione dovrà essere venduto entro 12 mesi dall’acquisto del nuovo fabbricato.
Anche per quanto riguarda la tipologia di immobile che può essere soggetto alle agevolazioni Prima Casa Under 36, si dovrà fare riferimento alle precedenti indicazioni.
Ciò significa che l’acquisto agevolato riguarderà esclusivamente gli immobili facenti parte delle categorie catastali A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra-popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi), oltre alle necessarie pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale soggetta ai benefici di prima casa.
Al contrario, le abitazioni di tipo signorile, in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici non prevedono alcuna agevolazione.
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