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L’Agenzia delle Entrate, tramite i provvedimenti dello scorso 8 giugno 2017, ha approvato le varie modalità riguardanti la cessione del credito per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche.
Nello specifico sono coinvolti:
I citati provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano nelle specifico la cessione del credito per quanto riguarda ecobonus e sismabonus. In entrambi i casi il credito viene determinato sull’intera spesa prevista per i lavori. Il cessionario potrà cedere il credito di imposta solo dopo la sua disponibilità, cioè dal 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Per quanto riguarda l’ecobonus il credito cedibile corrisponde al 70% della spesa se è relativa a interventi condominiali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno il 25% oppure del 75% per quanto riguarda interventi che intendono migliorare la prestazione energetica. La detrazione si applica su una spesa non superiore a 40000 euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda il sismabonus, invece, il credito d’imposta è del 75% se gli interventi determinano il passaggio a una classe inferiore di rischio oppure dell’85% per un duplice passaggio. In questo caso la detrazione si applica su un ammontare massimo di 96000 euro.
I condomini devono comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione. A questo punto viene fatta comunicazione all’Agenzia delle Entrate presentando tutta la documentazione richiesta.
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