Il Superbonus 110% rappresenta una delle più importanti disposizioni presenti nell’ormai approvato Decreto Rilancio 2020, che il Governo ha messo a punto per offrire supporto all’economia nazionale dando al contempo una spinta a un’edilizia sempre più green.
Nel mare di nuove indicazioni relativamente ai bonus fiscali ora disponibili, è però essenziale fare chiarezza: nella nostra breve guida, ti spieghiamo tutto ciò che è importante ricordare in merito al Superbonus 110% e al suo intrinseco legame con il settore edile.
Cos’è e a cosa serve il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è un incentivo fiscale finalizzato a efficientare e rendere più ecosostenibili gli edifici residenziali, supportando al contempo la ripresa economica nel settore edile a seguito della grave crisi generata dalla recente pandemia di Coronavirus. A fronte di importanti detrazioni, i cittadini italiani potranno in questo modo rendere più “green” le loro case e i loro condomini.
Più specificamente, il Superbonus 110% prevede una detrazione pari appunto al 110% di quanto investito tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, offrendo ai contribuenti la possibilità di ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo.
Le spese detraibili dovranno necessariamente rientrare nei seguenti ambiti:
- Efficienza energetica
- Riduzione del rischio sismico
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Chi può beneficiare del Superbonus 110%
I possibili beneficiari di questo importante bonus fiscale rientrano in una platea piuttosto ampia, che comprende:
- Persone fisiche anche al di fuori dell’esercizio di arti, professioni e attività d’impresa
- I condomìni, intesi anche come unità immobiliari destinate a un utilizzo professionale o commerciale, ossia uffici o negozi
- Gli IACP, ossia gli Istituti Autonomi Case Popolari, per interventi effettuati su immobili di proprietà o gestiti per conto dei Comuni e sempre adibiti a edilizia residenziale pubblica
- Le cooperative di abitazione a proprietà condivisa, per operazioni effettuate su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai propri soci
- Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e quelle di promozione sociale
- Le associazioni e società sportive dilettantistiche, nei limiti dei lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
È importante inoltre tenere presente che non possono invece beneficiare del Superbonus 110% le abitazioni di tipo signorile, quelle in ville, i castelli, i palazzi artistici o storici.
Quali interventi sono inclusi nel Superbonus 110%
Per quanto riguarda gli interventi detraibili dal punto di vista fiscale per chi beneficerà del Superbonus 110%, come accennato si tratta essenzialmente di lavori di efficientamento energetico.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate giudica alcune operazioni veri e propri “elementi trainanti”. Ecco quali sono:
- Interventi di isolamento termico: delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
- Validi per i seguenti immobili: edifici o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che hanno a disposizione uno o più accessi autonomi all’esterno, ossia villette a schiera o condomini.
- I tetti di spesa: la detrazione sarà calcolata sull’ammontare complessivo delle spese, per una cifra non superiore ai 50,000 euro relativamente a condomini e villette a schiera; non superiore ai 40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici da 2 a 8 unità immobiliari; e non superiore ai 30.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di edifici con più di 8 unità immobiliari.
- Sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzato esistente: con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione e con efficienza energetica pari almeno alla classe A o a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
- Valida per i seguenti immobili: edifici condominiali.
- I tetti di spesa: la detrazione fiscale sarà calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 20.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità; e non superiore ai 15.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici con più di 8 unità.
- Sostituzione di impianti di riscaldamento unifamiliari: con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione e con efficienza energetica pari almeno alla classe A o a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
- Valida per i seguenti immobili: villette e villette a schiera.
- I tetti di spesa: la detrazione fiscale verrà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai 30.000 euro per un massimo di due unità immobiliari.
Per quanto riguarda invece gli interventi giudicati “non trainanti” ma comunque finalizzati all’efficientamento energetico, il Superbonus 110% potrà essere richiesto se questi saranno svolti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti che abbiamo appena elencato, e sempre nei limiti di spesa previsti.
Gli interventi non trainanti includono:
- Sostituzione di infissi, schermature solari e sistemi di termoregolazione evoluti
- Installazione di microcogeneratori in sostituzione a impianti preesistenti con conseguente risparmio di energia primaria
- Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
- Installazione di impianti fotovoltaici (che sarà agevolata al 110% se congiunta ad almeno un altro intervento legato al risparmio energetico o al SismaBonus attualmente in vigore)
Come richiedere il Superbonus 110%
Infine, qualche parola in merito a come fare richiesta del Superbonus 110%.
Il bonus potrà essere utilizzato come detrazione recuperabile in cinque anni o, in alternativa, trasformato in uno sconto sul corrispettivo dovuto fino all’importo massimo pari al corrispettivo stesso, che sarà in questo caso anticipato dal fornitore responsabile degli interventi di efficientamento.
Il fornitore, a sua volta, recupererà tale corrispettivo come credito di imposta oppure potrà cederlo a terzi, banche e istituti finanziari inclusi. Il destinatario del credito di imposta potrà riceverlo in cinque anni o in dieci, così come previsto dalla legge precedente.