NORMATIVE, RISTRUTTURARE

Le novità del Decreto Aiuti 2022 in materia di edilizia

A fine luglio, il Decreto Aiuti 2022 è ufficialmente diventato legge e le novità che introduce in materia di edilizia, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di ristrutturazione, la cessione del credito e l’installazione di impianti alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili sono decisamente interessanti.

Ricordiamo che il Decreto Legge in questione, recentemente approvato in via definitiva, si riferisce alle “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Vediamo ora insieme una sintesi delle diverse novità indicate in apertura di articolo.

Con il Decreto Aiuti 2022 cambia la definizione di ristrutturazione edilizia

3d-house-with-solar-pannelsIl Decreto Aiuti 2022 introduce una nuova definizione del termine “ristrutturazione edilizia” con l’aggiunta del comma 1-ter, che di fatto modifica l’articolo 3, comma 1, lettera D e l’articolo 10, comma 1, lettera C del Testo Unico in materia edilizia.

Ecco il passaggio di nostro interesse: “Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree tutelate come «bellezze d’insieme» e se, rispetto alla preesistenza, non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c’è un incremento del volume.”

Per “bellezze d’insieme” ci si riferisce, nello specifico, ai complessi di cose immobili che compongono un aspetto caratteristico con valore estetico e tradizionale, inclusi i nuclei e i centri storici; e alle bellezze panoramiche, ai punti di vista e ai belvedere accessibili al pubblico.

Ecco quindi che gli interventi che hanno come oggetto le bellezze d’insieme rientrano ora nella categoria della ristrutturazione edilizia e non più di quella di nuova costruzione: di riflesso, dovranno pertanto essere oggetto di permesso di costruire e potranno accedere agli eventuali bonus fiscali disponibili.

Aumenta la possibilità di cessione del credito per le banche nell’ambito del Superbonus 110%

hands-engineer-working-blueprint-construction-concept-engineering-tools-vintage-tone-retro-filter-effect-soft-focus-selective-focusNovità anche per quanto riguarda il Superbonus 110%, con l’ampliamento della possibilità di cessione del credito per gli istituti bancari. Si conferma quindi la possibilità di permettere sempre la cessione banca-correntista, senza più limitarla al solo quarto passaggio.

Contestualmente, la platea dei cessionari si amplia dal momento che gli istituti potranno ora cedere il credito non solo ai clienti cosiddetti “professionali” ma a tutti i soggetti clienti, ovvero a società, professionisti e partite IVA che abbiano un conto corrente attivo presso la banca o la capogruppo.

È anche importante ricordare che questa misura è moderatamente retroattiva, poiché si applica anche alle comunicazioni legate alla prima cessione e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ancora Superbonus: la proroga per le villette è confermata

Il Decreto Aiuti 2022 conferma altresì la proroga del Superbonus 110% per le villette unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per un valore minimo del 30% dell’intervento totale.

Faranno in questo senso testo anche i lavori non agevolati.

Il Decreto Aiuti 2022 introduce due grandi novità in tema rinnovabili

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Il settore delle energie rinnovabili è anch’esso oggetto di grandi cambiamenti. Nello specifico, il Decreto Aiuti 2022 mira alla semplificazione attraverso l’introduzione di due novità:

  • La possibilità di iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire.
  • L’inclusione delle aree finora escluse dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici nella categoria delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile.

Per queste ultime potranno essere applicate le procedure autorizzative previste dal Decreto Legislativo n.199/2021, che riduce di un terzo i termini delle autorizzazioni stesse laddove le autorità competenti in materia paesaggistica si esprimano con parere obbligatorio non vincolante.